Lo Statuto del CSI

 

L’assemblea dei soci del Centro Sportivo Italiano (CSI) riunitasi a Salsomaggiore Terme dal 2 al 4 luglio presso il Centro Congressi e presenti 2041 (duemilaquarantuno) soci come da elenco allegato;

D E L I B E R A

1. di modificare lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro Sportivo Italiano (CSI) come dal testo allegato che sostituisce integralmente il testo registrato presso l’Ufficio del Registro Atti Privati di Roma al nº C/46059 del 30/12/98;
2. di prorogare sino alla celebrazione della prossima assemblea generale dei soci e dei prossimi congressi regionali e territoriali, la cui celebrazione è già stata indetta, programmata e calendariata, tutti gli organi del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli nella composizione e con i poteri di cui al testo statutario vigente sino al 13 dicembre 1998;
3. di dichiarare immediatamente esecutivi i nuovi testi dello Statuto e del Regolamento Organico, fatto salvo quanto previsto dal punto 2;
4. di dare mandato al presidente nazionale di compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in merito agli statuti delle associazioni non commerciali.

La delibera viene approvata all’unanimità.

Salsomaggiore Terme, 4 luglio 1999



F.to il Segretario del Congresso
Michele Marchetti


F.to il Presidente del Congresso
Donato Renato Mosella

 

 

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e scioltasi nel 1927 durante il regime fascista.
La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945 come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.
Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l’attività sportiva in una visione cristiana dell’uomo.
Nel 1971 le due associazioni si sono unificate, dandosi uno statuto unitario.

SCOPI – SEDE– SOCI - TESSERATI

SCOPI E SEDE
Art. 1
Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è un’associazione senza scopo di lucro.
É riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). È altresì riconosciuto dal Ministero dell’Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
È riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione ecclesiale e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).
Aderisce, in rappresentanza dell’Italia, alla Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et Sportive (F.I.C.E.P.).
L’associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri organismi centrali e periferici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci ad ogni livello.
Promuove un movimento sportivo che viva l’esperienza dello sport come momento di educazione, di crescita, impegno ed aggregazione sociale, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone e al territorio. Considera e promuove pertanto lo sport inserito nell’ambito delle attività culturali, formative e di tempo libero, rivolgendosi a tutte le fasce d’età, in particolare a quelle giovanili e della terza età. Persegue in modo unitario le scelte associative, educative e tecniche, garantisce e promuove il decentramento e la piena autonomia a livello locale nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.

Art. 2
Il Centro Sportivo Italiano per il perseguimento delle sue finalità:
- promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali;
- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti ed incrementati i servizi pubblici relativi;
- promuove il libero associazionismo sportivo, attraverso l’organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva;
- promuove iniziative ed attività sportive rivolte agli emarginati ed ai portatori di handicap;
- svolge attività editoriali anche per mezzo di appositi organismi.
Nel perseguimento delle proprie finalità, può inoltre:
a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l’organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
b) svolgere iniziative socio culturali;
c) svolgere attività di tempo libero e ricreative;
d) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.
Può inoltre detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri fini.

Art. 3
Il Centro Sportivo Italiano a livello nazionale ha sede in Roma, in via della Conciliazione 1, ed ha durata illimitata.

SOCI - TESSERATI

Art. 4
Sono soci del Centro Sportivo Italiano le società sportive che, condividendone le finalità ed i progetti, ottengono l’iscrizione al C.S.I.
La società sportiva del C.S.I. è una libera associazione, retta da uno statuto sociale, motivata dalla decisione dei propri associati di vivere insieme l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport alla quale il C.S.I. si ispira, nella condivisione del patto associativo.

Art. 5
Le domande di iscrizione devono essere presentate al comitato territoriale competente, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dello statuto.
Per ottenere l’iscrizione al C.S.I. sono richiesti alle società sportive i seguenti requisiti:
a) un numero di associati non inferiore a 10;
b) l’adesione espressa ed incondizionata alle finalità di cui all’art. 1 del presente statuto;
c) uno statuto a base democratica che garantisca la piena partecipazione all’attività associativa ed il pieno esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di associato, conformemente a quanto previsto dal regolamento organico.

Art. 6
Le società sportive cessano di appartenere al C.S.I. per le seguenti cause:
- recesso;
- mancato rinnovo annuale dell’iscrizione;
- persistente inattività durante gli ultimi due anni;
- revoca da parte del consiglio di comitato territoriale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l’iscrizione;
- radiazione motivata da gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti del C.S.I., comminata dal consiglio di comitato territoriale.
Avverso le deliberazioni assunte in merito dal consiglio di comitato territoriale è ammesso ricorso al consiglio regionale e, in ultima istanza, al collegio dei probiviri.
La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote d’iscrizione.

Art. 7
Le società sportive iscritte sono tenute ad osservare ed a far osservare ai propri associati, tesserati al C.S.I., lo statuto ed il regolamento organico, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico.
Hanno diritto:
- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli territoriali del C.S.I.;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall’appartenenza al C.S.I.

Art. 8
Sono tesserati del C.S.I. le persone fisiche associate delle società sportive divenute soci del C.S.I. medesimo a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione.
La qualifica di tesserato si acquisisce al momento della vidimazione della tessera.
Ai tesserati deve essere garantito, all’interno della società sportiva di appartenenza, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee e ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
I tesserati possono essere atleti e non atleti.
I tesserati hanno il diritto di partecipare all’attività del C.S.I. attraverso le rispettive società sportive iscritte e di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche sociali elettive.

Art. 9
Le società sportive devono annualmente provvedere al rinnovo dell’iscrizione e del tesseramento dei propri associati nei modi e termini stabiliti dal regolamento organico e nel rispetto del presente statuto.

 

ORGANI

ORGANI CENTRALI, PERIFERICI ED ORGANISMI

Art. 10
Sono organi centrali del C.S.I.:
- le assemblee nazionali (assemblea generale dei soci, congresso nazionale);
- il presidente nazionale;
- il consiglio nazionale;
- la presidenza nazionale;
- il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

Sono organi periferici:
- i comitati regionali;
- i comitati territoriali.

Sono organismi del C.S.I.:
- i consulenti ecclesiastici.

ASSEMBLEE NAZIONALI

Art. 11
L’assemblea nazionale è l’organo sovrano del C.S.I., che esamina e delibera su tutte le attività dell’ente.
A seconda dell’oggetto delle deliberazioni l’assemblea nazionale si distingue in:
- assemblea generale dei soci
- congresso nazionale.

Art. 12
L’assemblea generale dei soci è composta da tutte le società sportive che risultino iscritte al C.S.I. alla data della convocazione dell’assemblea stessa.
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alla società sportiva che sia in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l’anno in corso.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea, mediante conferimento della delega ad un altro socio, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento organico.

Art. 13
L’assemblea generale dei soci è convocata dal presidente nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni - per procedere al rinnovo delle cariche direttive dell’associazione;
- per l’approvazione del conto consuntivo assumendo le funzioni del congresso nazionale.
L’assemblea generale dei soci, in via ordinaria, elegge tra i tesserati, in possesso dei prescritti requisiti, con votazioni, separate e segrete, i componenti del consiglio nazionale.
Il consiglio nazionale è eletto attraverso tre circoscrizioni interregionali che sono così composte:
1) circoscrizione n.1 “nord”: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;
2) circoscrizione n.2 “centro”: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
3) circoscrizione n.3 “sud e isole”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.
La circoscrizione che rappresenta almeno la metà più uno dei soci elegge 16 consiglieri, le altre due circoscrizioni eleggono 8 consiglieri ciascuna.
L’assemblea generale dei soci elegge, altresì, i tre membri effettivi e tre supplenti del collegio dei revisori dei conti nazionali nonché i membri del collegio dei probiviri.


Art. 14
L’assemblea generale dei soci, salvo i casi contemplati nel presente statuto, è convocata in sessione straordinaria dal presidente nazionale, su conforme deliberazione del consiglio nazionale:
- per deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico;
- per deliberare sulla proposta di scioglimento del C.S.I.;
- per la ricostituzione degli organi decaduti.
L’assemblea generale dei soci, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno i due terzi dei componenti il consiglio nazionale o di almeno un sesto dei soci aventi diritto di voto.

Art. 15
L’assemblea generale dei soci – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea generale dei soci - ordinaria e straordinaria – delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le ipotesi di modifica dello statuto e di scioglimento dell’associazione.

Art. 16
Le proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico devono essere presentate al consiglio nazionale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Il consiglio nazionale indice entro 60 giorni l’assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
Il consiglio nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l’assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello statuto e del regolamento organico, che ritenga opportuno proporre all’assemblea.
Il consiglio nazionale, nell’indire l’assemblea straordinaria sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico.
Per l’approvazione delle proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 17
La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all’assemblea generale dei soci appositamente convocata in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

Art. 18
Il congresso nazionale è composto:
a) con diritto di voto:
- dai delegati o loro supplenti eletti dalle società sportive nei congressi regionali su candidature proposte dai congressi territoriali.
b) senza diritto di voto ma con facoltà di parola da:
- il presidente nazionale;
- i componenti la presidenza nazionale e il consiglio nazionale;
- i presidenti territoriali;
- i presidenti regionali;
- i componenti il collegio dei revisori dei conti nazionali;
- i componenti il collegio dei probiviri.
Il numero dei delegati da eleggere in ciascun congresso regionale verrà determinato con regolamento approvato dal consiglio nazionale seguendo un criterio obiettivo di giustizia comparativo fra il numero delle società sportive, il numero dei tesserati, le dimensioni regionali e l’attività svolta a livello nazionale.
Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

Art. 19
Il congresso nazionale è convocato dal presidente nazionale almeno una volta l’anno, non oltre il mese di aprile, per l’approvazione del conto consuntivo, della relazione relativa alla gestione, dei piani e programmi di azione predisposti dal consiglio nazionale, nonché per deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo del C.S.I.
Il congresso nazionale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei delegati effettivi o supplenti ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di delegati presenti.
Il congresso nazionale delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 20
Il consiglio nazionale è composto dai 32 consiglieri eletti dall’assemblea generale dei soci secondo le modalità previste dal regolamento organico. Dura in carica quattro anni.
È l’organo direttivo del C.S.I.:
- cura la esecuzione delle delibere delle assemblee nazionali;
- determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
- cura e vigila l’andamento della vita e le attività del C.S.I.;
- elegge, nel suo seno, il presidente nazionale e uno o più vice presidenti;
- nomina, su proposta congiunta del presidente nazionale e del o dei vicepresidenti, il segretario, il coordinatore tecnico dell’attività sportiva, il coordinatore della formazione, l’amministratore;
- elegge tra i suoi membri i quattro consiglieri che integrano la presidenza nazionale;
- approva i regolamenti di sua competenza;
- delibera i preventivi ed approva i consuntivi di spesa;
- predispone la relazione relativa alla gestione;
- delibera in ordine alla assunzione del personale della struttura nazionale;
- scioglie, qualora ne ricorrano i motivi, i consigli dei comitati territoriali e i consigli regionali provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 21
Il consiglio nazionale deve riunirsi in seduta plenaria almeno 3 volte l’anno.
Esso inoltre può essere convocato ogni qualvolta il presidente nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Art. 22
Alle riunioni del consiglio nazionale partecipano senza diritto di voto:
- i presidenti regionali;
- i componenti della presidenza nazionale;
- il consulente ecclesiastico nazionale;
- il presidente del collegio dei revisori dei conti.
Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del consiglio nazionale anche persone qualificate sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 23
Il consigliere che risulti assente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del consiglio, che ne darà comunicazione scritta all’interessato.
In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più membri del consiglio nazionale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell’organo, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti. Qualora dopo l’ultimo eletto non vi siano altri candidati votati, sempre che il numero dei consiglieri sia superiore alla metà dei componenti eletti, il consiglio rimane in carica con il numero ridotto dei componenti fino alla prima assemblea generale dei soci utile.
Quando venga viceversa a mancare un numero di consiglieri eletti pari o superiore alla metà, deve essere convocata entro 60 giorni l’assemblea generale dei soci in via straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni, per l’elezione del nuovo consiglio.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 24
Il presidente nazionale, eletto dal consiglio nazionale, dura in carica quattro anni:
- ha la rappresentanza legale del C.S.I.;
- convoca e presiede il consiglio nazionale e la presidenza;
- convoca e presiede le assemblee nazionali.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente nazionale vicario.
Il presidente nazionale può invitare al consiglio chi ritiene utile per la trattazione di determinati argomenti.
Può invitare e concedere la parola nelle assemblee nazionali a personalità che ritiene utili per l’ente.

LA PRESIDENZA NAZIONALE

Art. 25
La presidenza nazionale, eletta dal consiglio nazionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:
- il presidente nazionale;
- uno o più vice presidenti;
- il segretario;
- il coordinatore tecnico dell’attività sportiva;
- il coordinatore della formazione;
- l’amministratore;
- quattro componenti eletti tra i 32 consiglieri nazionali;
- il consulente ecclesiastico nazionale.
La presidenza nazionale è l’organo esecutivo del C.S.I.:
- attua le decisioni del consiglio
- coordina l’attività dei comitati regionali, dei comitati territoriali e delle società sportive del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l’azione dei tesserati;
- assume in via d’urgenza le deliberazioni, di competenza del consiglio nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
- rappresenta l’associazione presso gli enti pubblici e privati a livello nazionale.
La presidenza nazionale decade con il consiglio nazionale.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26
Il collegio dei revisori dei conti è composto da sei membri, tre effettivi e tre supplenti, eletti dalla assemblea generale dei soci in lista unica. Dura in carica quattro anni.
I requisiti dei candidati sono gli stessi previsti per l’elezione del consiglio nazionale. Le modalità di presentazione delle candidature, ivi compreso il numero delle sottoscrizioni sono stabilite con regolamento elettorale.
Il presidente del collegio è eletto dai membri effettivi nella loro prima riunione. Il collegio si integra con un membro iscritto ai competenti albi.
Il collegio dei revisori ha il compito di:
- controllare la regolarità e la legittimità della gestione amministrativa e finanziaria del consiglio nazionale del C.S.I.;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- verificare periodicamente almeno l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- svolgere, su richiesta del collegio dei probiviri, indagini tecnico-contabili di controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione finanziaria ed amministrativa a tutti i livelli dell’associazione.
In caso di vacanza di un membro effettivo subentrerà il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti, mentre a quello supplente subentrerà il primo dei non eletti.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27
Il collegio dei probiviri, è composto da sei membri, tre effettivi e tre supplenti eletti dall’assemblea generale dei soci in lista unica. Dura in carica quattro anni.
I requisiti dei candidati sono gli stessi previsti per l’elezione del consiglio nazionale e le modalità di presentazione delle candidature, ivi compreso il numero delle sottoscrizioni che deve essere comunque effettuato da società appartenenti a più comitati di diverse regioni di almeno due circoscrizioni, sono stabilite dal regolamento elettorale.
Saranno proclamati eletti probiviri effettivi i primi tre della graduatoria, e probiviri supplenti i tre successivi.
Il collegio in occasione della sua prima riunione elegge tra i componenti effettivi il presidente che ne convoca le successive.
Deve integrarsi con un membro, senza diritto a voto, di accertata competenza giuridica.
Il collegio dei probiviri giudica:
a) su fatti e comportamenti suscettibili di arrecare danno all’associazione;
b) su irregolarità amministrative;
c) su fatti e comportamenti che implichino violazioni di norme statutarie e regolamentari;
d) sulle controversie tra i soci, tra i tesserati, tra i soci e tesserati;
e) in ultima istanza, sulle materie demandategli dallo statuto e dal regolamento organico.
Il funzionamento del collegio dei probiviri, ivi comprese le modalità e i termini per adire il collegio e per la relativa definizione, sono stabiliti da un apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale.

ORGANISMI: I CONSULENTI ECCLESIASTICI

Art. 28
A tutti i livelli dell’associazione partecipa un consulente ecclesiastico nominato dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I. attraverso l’esercizio del suo servizio ministeriale.
Il consulente ecclesiastico fa parte, di diritto e con solo voto consultivo, dei consigli e delle presidenze delle strutture in cui opera.

COMITATO REGIONALE

Art. 29
Il comitato regionale del C.S.I. è costituito in ogni regione e ha sede, di norma, nella città capoluogo di regione.

Art. 30
Gli organi del comitato regionale sono:
- il congresso regionale;
- il consiglio regionale;
- il presidente regionale;
- la presidenza regionale;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 31
Il congresso regionale è l’organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale.
Il congresso regionale è costituito dai soci con sede nel territorio della regione.
È indetto dal consiglio regionale ed è convocato dal presidente regionale, salvo i casi previsti dallo statuto.
Al congresso regionale partecipano:
a) con diritto di voto:
- i soci che risultino iscritti al C.S.I. alla data di convocazione del congresso e siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione.
b) senza diritto di voto ma con facoltà di parola:
- i componenti la presidenza e il consiglio regionale;
- i presidenti e i vicepresidenti dei consigli territoriali;
- i componenti del collegio dei revisori dei conti regionale.
Il congresso elegge i componenti il consiglio regionale e il collegio dei revisori dei conti.
Il numero dei consiglieri e dei revisori dei conti eleggibili è: nelle regioni aventi fino a 400 soci, 7 consiglieri e 1 revisore effettivo più 2 supplenti; nelle regioni aventi da 401 a 800 soci, 11 consiglieri e 3 revisori effettivi più 3 supplenti; nelle regioni aventi oltre 800 soci, 15 consiglieri e 3 revisori effettivi più 3 supplenti.
Il congresso regionale elegge altresì i delegati al congresso nazionale tra i candidati proposti dai singoli congressi territoriali, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 32
Il congresso regionale ordinario è convocato dal presidente regionale:
- almeno una volta l’anno per deliberare su ogni argomento inerente la vita e lo sviluppo del comitato regionale e per approvare il rendiconto dell’esercizio precedente e la relazione sulla gestione da allegare al conto consuntivo nazionale;
- ogni quattro anni per procedere al rinnovo delle cariche direttive regionali.

Art. 33
Il congresso regionale è convocato in via straordinaria per la integrazione, qualora non sia possibile la surroga, o per la ricostituzione degli organi decaduti.
È altresì convocato in via straordinaria su richiesta motivata di almeno i due terzi dei componenti il consiglio regionale o di almeno un sesto dei soci con sede nella regione.

Art. 34
Il consiglio regionale:
- attua le linee programmatiche indicate dal congresso regionale e dal congresso nazionale;
- elegge nel suo seno il presidente regionale e uno più vice presidenti;
- nomina, su proposta congiunta del presidente regionale e del o dei vicepresidenti, il segretario regionale, il coordinatore tecnico regionale dell’attività sportiva, il coordinatore regionale della formazione, l’amministratore regionale;
- elegge tra i suoi membri i consiglieri che integrano la presidenza regionale;
- delibera i preventivi ed approva i consuntivi di spesa;
- predispone la relazione relativa alla gestione nella regione;
- elabora piani, programmi e promuove attività nei vari ambiti di impegno associativo (sportivo, politico, organizzativo, formativo), d’intesa con i comitati territoriali e a sostegno delle loro attività;
- ha la competenza sull’assetto territoriale della regione e formula le relative proposte al consiglio nazionale;
- coordina i rapporti tra i comitati della regione al fine di sviluppare il C.S.I. nel territorio secondo la realtà sociale e le esigenze organizzative;
- indice il congresso regionale predisponendone le relazioni;
- delibera sui conflitti di territorialità tra i comitati della regione, sentite le società e i comitati interessati;
- esprime il proprio parere al consiglio nazionale in merito alle proposte di commissariamento di un comitato della regione;
- rappresenta il C.S.I. nei rapporti pubblici e privati a livello regionale;
- giudica nelle materie demandategli dallo statuto e dal regolamento organico.

Art. 35
Il consiglio regionale è composto con diritto di voto dai consiglieri eletti ogni quattro anni dal congresso regionale e senza diritto di voto da:
- i presidenti dei comitati territoriali della regione;
- il segretario, il coordinatore tecnico dell’attività sportiva, il coordinatore della formazione, l’amministratore, il consulente ecclesiastico regionale;
- il presidente del collegio dei revisori dei conti.
Il regolamento approvato dal consiglio nazionale detta le norme sul funzionamento di detto organo.

Art. 36
Il consiglio regionale si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente regionale ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.
Ad esso partecipano senza diritto di voto ma con facoltà di parola, i consiglieri nazionali residenti nella regione.
Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o altro componente del collegio a ciò delegato, partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio nelle quali si esamina la gestione finanziaria.
Il presidente può invitare ai vari consigli chi ritiene utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 37
Il consigliere che risulti assente e tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del consiglio, che ne darà comunicazione scritta all’interessato.
In caso di vacanza di membri eletti, entreranno a far parte del consiglio i candidati che in graduatoria seguono immediatamente l’ultimo eletto.
Qualora dopo l’ultimo eletto non vi siano altri candidati votati, sempre che il numero dei consiglieri sia superiore alla metà dei componenti eletti, il consiglio rimane in carica con il numero ridotto dei componenti.
Quando venga a mancare un numero di consiglieri eletti pari o superiore alla metà, deve essere convocato un congresso straordinario, da svolgersi entro 60 giorni, per l’elezione del nuovo consiglio, il quale resta in carica fino al primo congresso convocato in via ordinaria.

Art. 38
Il presidente regionale, eletto dal consiglio regionale, dura in carica quattro anni:
- ha la rappresentanza legale del comitato regionale entro i limiti previsti dal regolamento organico; ;
- rappresenta il C.S.I. nei rapporti pubblici e privati a livello regionale;
- convoca e presiede il consiglio regionale e la presidenza;
- convoca e presiede il congresso regionale.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente regionale vicario.
Il presidente può invitare al consiglio chi ritiene utile per la trattazione di determinati argomenti.
Può invitare e concedere la parola nel congresso regionale personalità che ritiene utili per l’ente.

Art. 39
La presidenza regionale, eletta dal consiglio regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:
- il presidente regionale;
- uno o più vice presidenti;
- il segretario;
- il coordinatore tecnico dell’attività sportiva;
- il coordinatore della formazione ;
- l’amministratore;
- da 1 a 3 componenti eletti tra i consiglieri regionali (1 nelle regioni con 7 consiglieri, 2 con 11 consiglieri, 3 con 15 consiglieri);
- il consulente ecclesiastico regionale.
La presidenza regionale:
- attua le decisioni del consiglio
- assume in via d’urgenza le deliberazioni, di competenza del consiglio regionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
La presidenza regionale decade con il consiglio regionale.

Art. 40
Il collegio dei revisori dei conti, eletto dal congresso regionale in lista unica, dura in carica quattro anni.
I requisiti dei candidati sono gli stessi previsti per l’elezione del consiglio regionale. Le modalità di presentazione delle candidature, ivi compreso il numero delle sottoscrizioni sono stabilite con regolamento elettorale.
Il presidente del collegio è eletto dai membri effettivi nella loro prima riunione.
In caso di vacanza di un membro effettivo subentrerà il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti, mentre a quello supplente subentrerà il primo dei non eletti.
Il collegio redige proprie relazioni sulla gestione finanziaria da presentare al congresso e, annualmente, al consiglio.
Si riunisce almeno due volte l’anno.
COMITATI TERRITORIALI

Art. 41
L’associazione a livello locale si articola in comitati territoriali, che assumono la denominazione: “comitato provinciale di....” o “comitato circoscrizionale di...”. I comitati provinciali coincidono col territorio delle province amministrative.
I comitati circoscrizionali sono equiparati a tutti gli effetti a quelli provinciali. Eventuali nuovi comitati circoscrizionali sono istituiti dal consiglio nazionale, sentito il parere dei comitati provinciali e dei comitati regionali interessati, qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative.
I criteri per l’istituzione e il funzionamento dei comitati, i requisiti minimi per l’attivazione degli organi collegiali, le modalità operative degli stessi e la loro articolazione in strutture territoriali denominate “comitati zonali” sono determinati dal regolamento organico.

Art. 42
Gli organi del comitato territoriale sono:
- il congresso territoriale;
- il consiglio territoriale;
- la presidenza territoriale;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 43
Il congresso territoriale è l’organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello provinciale o circoscrizionale.
Il congresso territoriale è costituito dai soci con sede nel territorio della provincia o circoscrizione.
È indetto dal consiglio territoriale ed è convocata dal presidente provinciale o circoscrizionale, salvo i casi previsti dallo statuto.
Al congresso territoriale partecipano:
a) con diritto di voto
- i soci che risultino iscritti al C.S.I. alla data di convocazione del congresso e siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione e di tesseramento.
b) senza diritto di voto ma con facoltà di parola:
- i componenti la presidenza e il consiglio territoriale;
- i componenti del collegio dei revisori dei conti.
Il congresso elegge i componenti il consiglio territoriale e il collegio dei revisori dei conti secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Art. 44
Il congresso territoriale ordinario è convocato dal presidente provinciale:
- almeno una volta l’anno per deliberare su ogni argomento inerente la vita e lo sviluppo del comitato e per approvare il rendiconto dell’esercizio precedente e la relazione sulla gestione da allegare al conto consuntivo nazionale;
- ogni quattro anni per procedere al rinnovo delle cariche direttive territoriali.
In considerazione della consistenza dei comitati, i congressi territoriali eleggono:
- 9 consiglieri e un revisore dei conti effettivo e due supplenti nei comitati fino a 30 società sportive;
- 15 consiglieri e un revisore dei conti effettivo e due supplenti nei comitati da 31 a 100 società sportive;
- 21 consiglieri e tre revisori dei conti effettivi e tre supplenti nei comitati con oltre 100 società sportive.
Fatto salvo che tutti i comitati hanno uguali diritti e doveri e sono tenuti ai medesimi adempimenti, le modalità di funzionamento delle varie fasce di comitati sono definite dal regolamento emanato dal consiglio nazionale.

Art. 45
Il congresso territoriale è convocato in via straordinaria per la integrazione, qualora non sia possibile la surroga, o per la ricostituzione degli organi decaduti.
È altresì convocato in via straordinaria su richiesta motivata di almeno i due terzi dei componenti il consiglio territoriale o di almeno la metà dei soci con sede nella provincia o circoscrizione.

Art. 46
Il consiglio territoriale:
- attua le decisioni del congresso, approfondisce lo studio dei contenuti e dei metodi dell’attività;
- promuove l’affermazione e la diffusione dello sport e collabora con altri enti per l’istituzione dei servizi relativi;
- promuove la partecipazione del territorio di sua competenza ai piani organizzativi dell’associazione a livello regionale e nazionale;
- promuove, coordina e sviluppa l’attività delle società sportive e ne tutela gli interessi presso le istituzioni del territorio;
- promuove, coordina e sviluppa la formazione e la preparazione tecnica dei responsabili;
- elegge nel suo seno il presidente e uno o più vice presidenti;
- nomina, su proposta congiunta del presidente e del o dei vicepresidenti, il segretario, il coordinatore tecnico dell’attività sportiva, il coordinatore della formazione, l’amministratore;
- elegge i consiglieri di presidenza;
- delibera i preventivi ed approva i consuntivi di spesa;
- redige la relazione relativa alla gestione del comitato sul territorio;
- indice il congresso territoriale predisponendone le relazioni;
- rappresenta il C.S.I. a livello territoriale negli organismi pubblici e privati;
- delibera in ordine alla concessione e alla revoca della qualifica di socio;
- giudica nelle materie demandategli dallo statuto e dal regolamento organico.

Art. 47
Il consiglio è composto con diritto di voto dai consiglieri eletti e senza diritto di voto dal segretario territoriale, dal coordinatore tecnico dell’attività sportiva, dal coordinatore della formazione, dall’amministratore, dal consulente ecclesiastico.

Art. 48
Il consiglio territoriale si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente ovvero ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti.
Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o altro componente del collegio a ciò delegato, partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio nelle quali si esamina la gestione finanziaria.
Il presidente può invitare ai vari consigli chi ritiene utile per la trattazione di determinati argomenti.

Art. 49
Il consigliere che risulti assente a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica da parte del consiglio, che ne darà comunicazione scritta all’interessato.
In caso di vacanza di membri eletti, entreranno a far parte del consiglio i candidati che in graduatoria seguono immediatamente l’ultimo eletto.
Qualora dopo l’ultimo eletto non vi siano altri candidati votati, sempre che il numero dei consiglieri sia superiore alla metà dei componenti eletti, il consiglio rimane in carica con il numero ridotto dei componenti.
Quando venga a mancare un numero di consiglieri eletti pari o superiore alla metà, deve essere convocato un congresso straordinario, da svolgersi entro 60 giorni, per l’elezione del nuovo consiglio, il quale resta in carica fino al primo congresso convocato in via ordinaria.

Art. 50
Il presidente, eletto dal consiglio territoriale, dura in carica quattro anni:
- ha la rappresentanza legale del comitato territoriale;
- rappresenta il C.S.I. nei rapporti pubblici e privati a livello territoriale;
- convoca e presiede il consiglio territoriale e la presidenza;
- convoca e presiede il congresso territoriale.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente territoriale vicario.
Il presidente può invitare al consiglio chi ritiene utile per la trattazione di determinati argomenti.
Può invitare e concedere la parola nel congresso territoriale personalità che ritiene utili per l’ente.

Art. 51
La presidenza territoriale, eletta dal consiglio territoriale, dura in carica quattro anni ed è composta da:
- il presidente;
- uno o più vice presidenti;
- il segretario;
- il coordinatore tecnico dell’attività sportiva;
- il coordinatore della formazione;
- l’amministratore;
- i componenti eletti tra i consiglieri territoriali;
- il consulente ecclesiastico.
La presidenza territoriale:
- attua le decisioni del consiglio;
- assume in via d’urgenza le deliberazioni, di competenza del consiglio territoriale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione successiva.
La presidenza territoriale decade con il consiglio territoriale.

Art. 52
Il collegio dei revisori dei conti è composto da membri eletti dal congresso territoriale in lista unica, secondo quanto stabilito dal regolamento approvato dal consiglio nazionale. Dura in carica quattro anni.
I requisiti dei candidati sono gli stessi previsti per l’elezione del consiglio territoriale. Le modalità di presentazione delle candidature, ivi compreso il numero delle sottoscrizioni, sono stabilite con il regolamento elettorale.
Il presidente del collegio è eletto dai membri effettivi nella loro prima riunione.
In caso di vacanza di un membro effettivo subentrerà il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti, mentre a quello supplente subentrerà il primo dei non eletti.
Il collegio redige proprie relazioni sulla gestione finanziaria da presentare al congresso e, annualmente, al consiglio.
Si riunisce almeno due volte l’anno.

INCOMPATIBILITÀ – PATRIMONIO – DISPOSIZIONI GENERALI

INCOMPATIBILITÀ

Art. 53
Non possono essere ricoperti dallo stesso tesserato, per più di due mandati consecutivi, gli incarichi di:
- presidente di comitato territoriale;
- presidente regionale;
- presidente nazionale;
- presidente del collegio dei revisori dei conti o revisore unico di comitato;
- presidente del collegio regionale dei revisori dei conti o revisore unico regionale;
- presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- presidente del collegio dei probiviri.
Si considera completo il mandato che abbia avuto durata superiore ad anni due.

PATRIMONIO

Art. 54
Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito: da tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali che hanno avuto tale destinazione dal consiglio nazionale. Costituiscono entrate dell’associazione ad ogni livello i contributi dei soci, degli enti e dei privati, le donazioni i legati ed i lasciti, i rimborsi e le quote di iscrizione, gli altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento e la loro organizzazione nonché ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dal consiglio nazionale che delibera sulla utilizzazione di essi. In ogni caso le liberalità di soci o tesserati a favore dell’associazione potranno essere utilizzate dal comitato territoriale di appartenenza del socio o del tesserato.
I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del C.S.I. Il consiglio nazionale delibera sull’utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione tra i soci durante la vita dell’associazione.
I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in quote di fondi d’investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro semplice delibera del consiglio nazionale.
In caso di scioglimento del C.S.I., il patrimonio residuo verrà destinato ad associazioni od organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe.
L’esercizio finanziario a tutti i livelli dell’associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La struttura territoriale e quella regionale deliberano ciascun anno il consuntivo dell’esercizio precedente che confluisce nel rendiconto consuntivo dell’associazione. Entro aprile di ogni anno il congresso nazionale procede all’approvazione del bilancio dell’associazione formato dal rendiconto gestionale, dallo stato patrimoniale e dalla relazione sulla gestione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55
Il regolamento organico determina modalità, strumenti e procedure organizzative per l’attuazione del presente statuto e per il funzionamento dell’associazione.




 

REGOLAMENTO ORGANICO

 

 

LA SOCIETÀ SPORTIVA

Art. 1
Agli effetti del presente regolamento il termine società sportiva si riferisce a tutte le tipologie associative (associazioni, unioni e gruppi sportivi, polisportive, circoli, ecc.) iscritte al C.S.I. per svolgere le attività previste dagli articoli 1 e 2 dello statuto.

Art. 2
Ogni società sportiva dispone di un proprio statuto che dichiari l’esplicita volontà di appartenenza al C.S.I. e la condivisione delle sue finalità e ne regoli la vita e la prassi democratica, in coerenza con lo statuto dell’ente stesso e di quanto espressamente previsto nel presente regolamento.

Art. 3
La vita della società sportiva è regolata dall’assemblea, convocata periodicamente o comunque ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli associati.
All’assemblea compete la responsabilità delle decisioni relative a:
- richiesta di iscrizione al C.S.I. e suo rinnovo annuale;
- criteri per l’ammissione di nuovi associati;
- elezione del consiglio direttivo;
- programmazione delle attività e relativi preventivi di spesa;
- valutazione dei risultati di ciascuna attività e dei consuntivi di spesa;
- orientamenti per il congresso del comitato di appartenenza;
- approvazione e modifica dello statuto della società sportiva.
All’inizio di ogni anno sociale l’assemblea determina il programma di attività da svolgere, stabilendo secondo le proprie esigenze la qualità e il numero degli incarichi sociali; elegge il consiglio direttivo dandone comunicazione al comitato di appartenenza.
Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

Art. 4
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei tesserati aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 5
Il consiglio direttivo della società sportiva dev’essere formato da almeno 4 componenti:
- il presidente, che ha la rappresentanza sociale e legale, convoca e presiede l’assemblea dei soci;
- il vicepresidente, che coadiuva il presidente nelle sue funzioni;
- l’amministratore, che è responsabile, insieme al presidente, della gestione dei fondi sociali;
- il responsabile tecnico, che indirizza e coordina le attività sportive;
- il responsabile della formazione, che indirizza e coordina le attività formative.
Nel consiglio direttivo della società, qualora non ne facciano già parte come eletti, vanno cooptati tre atleti, anche minorenni, i quali vi partecipano con voto consultivo.
I componenti del consiglio direttivo e gli altri responsabili delle attività incaricati ai sensi dell’art. 3 comma terzo, formulano all’assemblea dei tesserati le proposte di lavoro per la necessaria approvazione e rendono conto ad essa del proprio servizio.
Partecipa, di norma, alla vita della società sportiva un consulente ecclesiastico che vi esercita il suo servizio ministeriale contribuendo alla realizzazione delle finalità educative della società.

Art. 6
È dovere della società sportiva applicare ai propri associati tesserati al C.S.I. le sanzioni inflitte dai competenti organismi dell’ente.

Art. 7
Le domande di iscrizione al C.S.I. vengono esaminate dal consiglio del comitato territoriale o, per delega dello stesso, dalla presidenza.
Avverso la delibera di mancata accettazione della domanda, la società interessata può ricorrere al consiglio regionale e, in ultima istanza, al collegio dei probiviri.
Le modalità e i termini relativi alle procedure dell’iscrizione e alla presentazione dei relativi ricorsi sono stabiliti dall’apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale.

 

I TESSERATI

Art. 8
I comitati territoriali e regionali e la presidenza nazionale riconoscono la qualifica di tesserato C.S.I. agli associati delle società sportive e a quanti partecipano attivamente alla vita dell’associazione.
I tesserati si distinguono in: atleti e non atleti.

Art. 9
Le norme relative al tesseramento sono stabilite dal consiglio nazionale.

Art. 10
I tesserati sono vincolati alle proprie società sportive per la durata di un anno sportivo, salvo i casi previsti dai regolamenti tecnico-sportivi e dalle norme del tesseramento.
Gli stessi rinnovano ogni anno la loro iscrizione al C.S.I.

Art. 11
La qualifica di tesserato del C.S.I. si perde per dimissioni, per mancato rinnovo del tesseramento o per decisione motivata degli organi competenti.

Art. 12
La revoca della qualifica di tesserato e ogni altro provvedimento disciplinare di natura associativa sono adottati dall’assemblea. Contro il provvedimento di revoca della qualifica di tesserato è ammesso ricorso al comitato di appartenenza e in ultima istanza al collegio dei probiviri, con le modalità e i termini previsti dal regolamento emanato dal consiglio nazionale.

ASSEMBLEE NAZIONALI, CONGRESSI REGIONALI E TERRITORIALI

Art. 13
La convocazione delle assemblee nazionali e dei congressi territoriali e regionali viene effettuata dai relativi presidenti, su conforme delibera dei consigli, indicando la data e l’orario della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
La convocazione deve essere comunicata agli aventi diritto, con lettera o per fax e con altro mezzo equipollente che comunque possa provare la ricezione, almeno:
- 60 giorni prima della data fissata per le assemblee nazionali;
- 45 giorni prima della data fissata per i congressi regionali e territoriali.
Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio almeno 5 giorni prima della data di effettuazione della assemblea o del congresso.
La convocazione delle assemblee nazionali può essere comunicata mediante pubblicazione sull’organo ufficiale di stampa del C.S.I. dell’avviso contenente la data e l’orario della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
Il consiglio nazionale, con apposita circolare, fisserà i tempi entro i quali dovranno essere svolte le rispettive assemblee e congressi.

Art. 14
Il consiglio nazionale, regionale e territoriale, rispettivamente per l’assemblea e i congressi di competenza, all’atto di convocazione, nel deliberato devono nominare la commissione per i poteri e le garanzie. La stessa, composta da 3 tesserati, ha i seguenti compiti:
1) accertare il diritto di partecipazione e di voto delle società sportive in sede di assemblea generale dei soci e di congresso regionale e territoriale;
2) controllare la regolarità delle deleghe in sede di assemblea generale dei soci e di congresso regionale e territoriale nonché le generalità dei delegati in sede di congresso nazionale;
3) organizzare e svolgere le operazioni di voto.
La commissione comincerà le proprie procedure due ore prima dell’inizio dei lavori assembleari e le concluderà redigendo apposito verbale.

Art. 15
Fermo restando quanto previsto dallo statuto, i soci possono farsi rappresentare nella assemblea generale dei soci o nei congressi regionali e territoriali, mediante conferimento per iscritto della delega ad un altro socio.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.
Lo stesso socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 soci nei congressi territoriali, di 50 soci nei congressi regionali, di 100 soci nelle assemblee nazionali.

Art. 16
Il presidente che ha convocato l’assemblea nazionale o il congresso regionale o territoriale prende atto del verbale della commissione e dichiara aperta l’assemblea o il congresso regionale o territoriale.
Il presidente
a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all’ordine del giorno;
b) regola l’ordine e la durata degli interventi;
c) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dal presente regolamento;
d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive;
e) dichiara chiusa l’assemblea o il congresso, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 17
I tesserati aspiranti alle diverse cariche dell’associazione devono presentare la loro candidatura entro il trentesimo giorno precedente la celebrazione dell’assemblea o congresso:
- al segretario nazionale per l’elezione delle cariche di consigliere nazionale, componente del collegio nazionale dei revisori dei conti, componente del collegio dei probiviri;
- al segretario del competente comitato regionale per l’elezione delle cariche di consigliere regionale e componente del collegio regionale dei revisori dei conti;
- al segretario del competente comitato territoriale per l’elezione delle cariche di consigliere territoriale e componente del collegio territoriale dei revisori dei conti.
Possono candidarsi per il consiglio del comitato i tesserati facenti parte di società sportive iscritte allo stesso e con un’anzianità di iscrizione al C.S.I. di almeno 1 anno.
Possono candidarsi per il consiglio regionale i tesserati di società sportive della regione con una anzianità di iscrizione di almeno 2 anni.
Possono candidarsi per il consiglio nazionale tutti i tesserati del C.S.I. che abbiano fatto parte per almeno un mandato intero di un consiglio o di una presidenza di comitato locale, regionale o nazionale.
Il regolamento elettorale, approvato dal consiglio nazionale, fissa le modalità per la presentazione delle candidature, il numero delle sottoscrizioni necessarie per le varie cariche, i termini e le procedure per i ricorsi e la loro definizione.

Art. 18
Alle elezioni delle cariche di competenza assembleare o congressuale si procede secondo il seguente ordine, separatamente:
a) elezione dei consiglieri;
b) elezione dei delegati a rappresentare le società sportive nel congresso regionale;
c) elezione del collegio dei revisori dei conti;
d) Elezione del collegio dei probiviri.
Tutte le elezioni devono avvenire a scrutinio segreto.
Ogni avente diritto al voto può esprimere la sua preferenza per non più di 1/3 dei candidati da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale il candidato più anziano di età.

Art. 19
Al congresso nazionale la partecipazione con diritto al voto è riconosciuta ai delegati effettivi o ai delegati supplenti, eletti in sede di congresso regionale nella misura stabilita dal regolamento approvato dal consiglio nazionale.
Il consiglio nazionale comunicherà al congresso regionale il numero dei delegati eligendi al congresso nazionale in ciascun congresso regionale.
Le modalità di riunione e di funzionamento dell’assemblea congressuale vengono definite dall’apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

 

ORGANI CENTRALI

Art. 20
Il consiglio nazionale deve insediarsi entro 15 giorni dall’avvenuta assemblea generale dei soci, per procedere alla elezione della presidenza nazionale.
Le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio sono stabilite dall’apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale medesimo.

Art. 21
La convocazione del consiglio nazionale avviene a mezzo di comunicazione spedita agli aventi diritto almeno 15 giorni prima.
La convocazione deve indicare la sede, la data, l’orario e l’ordine del giorno della riunione.
Alle sedute plenarie del consiglio possono assistere tutti i tesserati del C.S.I.
Il consiglio, peraltro, può deliberare per comprovati motivi che le sedute si svolgano a porte chiuse.
Il verbale delle sedute pubbliche e tutte le deliberazioni del consiglio sono accessibili ai tesserati.

Art. 22
La revoca della qualifica di tesserato e ogni altro provvedimento disciplinare di natura associativa relativo ai tesserati che rientrano nella competenza del consiglio nazionale, ivi compresi quelli relativi allo status di consigliere e membro di presidenza, devono essere deliberati dal consiglio.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.
Il consiglio nazionale regolamenta le modalità per l’assunzione dei provvedimenti di cui al presente articolo, per la presentazione dei ricorsi, nonché quelle relative ai termini di presentazione e di definizione degli stessi.

Art. 23
Il consiglio nazionale, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i consiglieri il presidente e uno o più vicepresidenti, indicando in tale ipotesi il vicepresidente vicario.
Su proposta del presidente e del o dei vicepresidenti nomina tra i tesserati il segretario, il coordinatore tecnico dell’attività sportiva, il coordinatore della formazione, l’amministratore.
Elegge, inoltre, tra i suoi membri quattro consiglieri che integrano la presidenza.
Ad essa partecipa il consulente ecclesiastico.

Art. 24
Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale del C.S.I. nei rapporti pubblici e privati nei limiti fissati dallo statuto, convoca e presiede il consiglio e la presidenza.

Art. 25
Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente; qualora vi siano più vicepresidenti la sostituzione spetterà prioritariamente al vicepresidente vicario.

Art. 26
Il segretario coordina l’attività del consiglio e della presidenza, è responsabile del funzionamento dei vari servizi, cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio, della presidenza e delle assemblee nazionali.
È il capo del personale della struttura nazionale dell’ente.

Art. 27
Il coordinatore tecnico nazionale dell’attività sportiva, assolve il suo compito nel quadro delle finalità associative e in conformità agli indirizzi definiti dal consiglio nazionale.
In particolare rientra nei suoi compiti:
- coordinare il funzionamento delle commissioni tecniche nazionali, delle quali propone la composizione;
- elaborare i criteri per la formulazione dei piani regionali dell’attività sportiva e verificarne l’attuazione;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività sportive nelle realtà periferiche che non sono in grado di attuarle, in accordo con le strutture territoriali di riferimento;
- progettare e realizzare le manifestazioni a carattere nazionale nel quadro dell’azione della presidenza nazionale nel suo complesso;
- coordinare l’attività sportiva dei comitati regionali e territoriali del C.S.I. assolvendo agli adempimenti demandatigli dai regolamenti.

Art. 28
Il coordinatore nazionale della formazione assolve il compito nel quadro delle finalità associative e in conformità agli indirizzi emanati dal consiglio nazionale.
In particolare rientra nei suoi compiti:
- assicurare il funzionamento delle scuole nazionali di formazione del C.S.I.;
- elaborare i criteri per la formulazione dei piani regionali della formazione e verificarne l’attuazione presso le sedi regionali delle scuole formative del C.S.I.;
- promuovere e sostenere l’azione formativa nelle regioni che non sono in grado di attivare proprie scuole in accordo con le strutture locali;
- programmare e realizzare le iniziative nazionali di formazione nel quadro dell’azione della presidenza nazionale nel suo complesso;
- istituire e gestire egli albi nazionali in collaborazione col coordinamento tecnico nazionale dell’attività sportiva.
Nello svolgimento dei suoi compiti il coordinatore nazionale della formazione si avvale degli organismi previsti dai regolamenti delle scuole formative del C.S.I.

Art. 29
L’amministratore predispone gli atti della gestione finanziaria da sottoporre all’esame della presidenza nazionale per l’approvazione del consiglio.
È responsabile dell’andamento tecnico-contabile dei fondi associativi e di ogni attività inerente allo specifico settore.

Art. 30
Il consiglio nazionale, su proposta del coordinatore tecnico nazionale, istituisce le commissioni tecniche nazionali che hanno il compito di studiare, promuovere, sviluppare e coordinare l’attività sportiva in collaborazione con le strutture dell’associazione a tutti i livelli.
La loro durata coincide con quella del consiglio nazionale che le ha nominate.

Art. 31
Il consiglio nazionale definisce con apposito regolamento l’amministrazione della giustizia sportiva a tutti i livelli dell’associazione determinandone gli organi e la relativa composizione.
Tale regolamento deve tenere presenti le finalità associative e non può prevedere sanzioni che vadano oltre i 4 anni di squalifica.
Il regolamento individuerà quali organi di secondo grado quelli funzionanti presso i comitati regionali e quale organo di appello quello funzionante presso la presidenza nazionale.

Art. 32
La commissione nazionale arbitri e giudici di gara, nominata dal consiglio nazionale nella composizione e con le modalità definite dal regolamento per gli arbitri e giudici di gara del C.S.I., ha il compito di coordinare l’attività degli arbitri e dei giudici di gara all’interno dell’associazione.

I COMITATI REGIONALI

Art. 33
Per potere svolgere in maniera piena e completa i compiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento e per funzionare con le modalità e gli organi associativi previsti, ciascun comitato regionale deve avere i seguenti requisiti minimi:
- almeno 50 società sportive;
- almeno 1.500 tesserati;
- presenza di almeno 2 comitati con gli organi associativi attivati.
Nelle regioni che non raggiungono tali requisiti minimi gli organi associativi saranno sciolti e il comitato regionale sarà retto da un delegato nominato dal consiglio nazionale.
Non appena la regione avrà raggiunto e consolidato i minimi previsti dal presente articolo, verrà convocato dal delegato un congresso straordinario per la ricostituzione degli organi associativi.

Art. 34
Nella regione Valle d’Aosta la giurisdizione territoriale a livello locale si identifica con quella della regione.
Il comitato locale assomma competenze e funzioni del livello locale e regionale.
Ad esso si applica la normativa prevista dallo statuto e dal regolamento organico per l’ambito locale.
In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, gli organi statutari del comitato della Valle d’Aosta vanno sempre attivati a prescindere dalla sua consistenza.

Art. 35
Nella regione Trentino Alto Adige le giurisdizioni territoriali a livello locale si identificano rispettivamente con quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano-Bozen.
Ciascuno dei due comitati provinciali di Trento e di Bolzano-Bozen assomma competenze e funzioni del livello locale e regionale.
Ad essi si applica la normativa prevista dallo statuto e dal regolamento organico per l’ambito locale.
I presidenti dei comitati di Trento e di Bolzano-Bozen partecipano ambedue al consiglio nazionale.
Ai fini della rappresentatività dell’ente nel territorio della regione, le presidenze dei due comitati, riunite in seduta congiunta, designano all’inizio di ogni quadriennio quale presidente e vicepresidente regionale i due presidenti dei comitati, rispettando, ogni quadriennio, il principio dell’alternanza nelle due cariche.

Art. 36
Il consiglio deve insediarsi entro 15 giorni dall’avvenuto congresso per procedere alla elezione della presidenza regionale.
Le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio sono stabilite dall’apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale.

Art. 37
Alle sedute del consiglio possono assistere tutti i tesserati della regione.
Il consiglio, peraltro, può deliberare per comprovati motivi che le sedute si svolgano a porte chiuse.
Il verbale delle sedute pubbliche e tutte le deliberazioni del consiglio sono accessibili ai tesserati della regione.

Art. 38
La revoca della qualifica di tesserato e ogni altro provvedimento disciplinare di natura associativa relativo ai tesserati che rientrano nella competenza del comitato regionale, ivi compresi quelli relativi allo status di consigliere e membro di presidenza, devono essere deliberati dal consiglio.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al consiglio nazionale e, in ultima istanza, al collegio dei probiviri.
Il consiglio nazionale regolamenta le modalità per l’assunzione dei provvedimenti di cui al presente articolo, per la presentazione dei ricorsi nonché quelle relative ai termini di presentazione e di definizione degli stessi.

Art. 39
Il consiglio regionale, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i consiglieri il presidente e uno o più vicepresidenti, indicando in tale ipotesi il vicepresidente vicario.
Su proposta del presidente e del o dei vicepresidenti nomina tra i tesserati il segretario, il coordinatore tecnico dell’attività sportiva, il coordinatore della formazione, l’amministratore.
Elegge, inoltre, tra i suoi membri, i consiglieri di presidenza.
Ad essa partecipa il consulente ecclesiastico.

Art. 40
Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato regionale, rappresenta il C.S.I. nei rapporti pubblici e privati nei limiti fissati dal Regolamento, convoca e presiede il consiglio e la presidenza.

Art. 41
Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente; qualora vi siano più vicepresidenti la sostituzione spetterà prioritariamente al vicepresidente vicario.

Art. 42
Il segretario coordina l’attività del consiglio e della presidenza; è responsabile del funzionamento dei vari servizi, cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio, della presidenza e del congresso regionale.

Art. 43
Il coordinatore tecnico dell’attività sportiva:
- assolve il suo compito nel quadro delle finalità associative e in conformità agli indirizzi emanati dal consiglio;
- coordina l’attività sportiva dei comitati territoriali della regione nel quadro degli indirizzi e delle disposizioni emanati dalla presidenza nazionale;
- assicura, anche con la collaborazione delle commissioni tecniche regionali per la cui composizione fa le relative proposte, l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività sportiva regionale;
- promuove e sostiene la realizzazione di attività sportive nei comitati che non sono in grado di attuarle in accordo con le strutture territoriali di riferimento;
- elabora i criteri per la formulazione del piano regionale dell’attività sportiva nel rispetto delle indicazioni della presidenza nazionale.

Art. 44
Il coordinatore della formazione:
- assolve il compito nel quadro delle finalità associative e in conformità agli indirizzi emanati dal consiglio;
- assicura il funzionamento delle sedi regionali delle scuole formative dell’associazione;
- elabora i criteri per la formulazione del piano regionale della formazione;
- garantisce lo svolgimento delle iniziative formative a livello regionale;
- promuove e sostiene l’azione formativa dei comitati che non sono in grado di attuarla.

Art. 45
L’amministratore è il responsabile della gestione tecnico-contabile del comitato e di ogni attività inerente allo specifico settore; relaziona il consiglio, in sede preventiva e consuntiva, per l’approvazione.

Art. 46
Qualora ne ricorrano le condizioni, il consiglio regionale può istituire le commissioni tecniche regionali, la cui durata coincide col mandato del consiglio regionale che le ha nominate. Esse hanno il compito di studiare, promuovere, sviluppare e coordinare l’attività nel territorio della regione, in collaborazione con i comitati territoriali, e di collaborare con il coordinatore tecnico regionale nell’organizzazione dell’attività sportiva regionale.
La loro composizione deve essere comunicata alla presidenza nazionale.

Art. 47
Gli organi regionali di giustizia sportiva sono composti con le modalità previste dal regolamento per la giustizia sportiva emanato dal consiglio nazionale ed operano secondo quanto previsto dallo stesso.

Art. 48
La commissione regionale arbitri e giudici di gara ha il compito di coordinare l’attività per le manifestazioni regionali degli arbitri e giudici di gara della regione, nel quadro delle finalità associative e secondo gli indirizzi del consiglio.

I COMITATI PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI

Art. 49
In ogni provincia amministrativa e nei corrispondenti comprensori delle regioni a statuto speciale viene istituito un comitato provinciale del C.S.I. che prende il nome dalla città capoluogo della provincia.
Il territorio di ciascun comitato provinciale coincide, di norma, con quello del corrispondente ente territoriale.

Art. 50
I comitati circoscrizionali possono essere istituiti dal consiglio nazionale, laddove la situazione locale e le esigenze del territorio lo richiedano e le condizioni delle strutture associative lo permettano, su proposta del consiglio regionale competente e sentiti i comitati interessati.
Per l’istituzione d’un comitato circoscrizionale è necessario che lo stesso possa attivare senza difficoltà e problemi le strutture associative previste e che i comitati dai quali viene smembrato il territorio possano continuare ad operare senza difficoltà.

Art. 51
Qualora nell’ambito territoriale di uno stesso ente pubblico o privato a livello locale più comitati C.S.I. siano competenti in ordine alla nomina di rappresentanti del C.S.I., la nomina stessa verrà decisa con l’accordo dei comitati stessi e, in caso contrario, dal consiglio regionale.

Art. 52
Ogni consiglio regionale fissa, con propria deliberazione assunta d’intesa col consiglio nazionale, i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei comitati nel territorio della regione e per l’attivazione negli stessi degli organi statutari previsti.

Art. 53
I comitati circoscrizionali che non raggiungono la consistenza minima di cui al precedente art. 36 verranno sciolti ed il loro territorio sarà aggregato a quello dei comitati provinciali di competenza.
Nei comitati provinciali che non raggiungono tali requisiti saranno sciolti gli organi associativi previsti e il comitato sarà retto da un delegato nominato dal consiglio regionale.
Non appena il comitato avrà raggiunto e consolidato i requisiti minimi previsti dal presente articolo, verrà convocato dal delegato un congresso straordinario per la ricostituzione degli organi associativi previsti dallo statuto.

Art. 54
Ai fini di perseguire in modo capillare la promozione sportiva sul territorio, il comitato territoriale può costituire i “comitati zonali”.
La loro istituzione e la definizione dell’ambito territoriale di competenza vengono decise dal comitato territoriale; tale adempimento è opportuno qualora nel territorio del comitato si trovino più diocesi.
Con apposito regolamento il consiglio nazionale disciplina l’istituzione, le competenze e il funzionamento dei comitati zonali.

Art. 55
L’elezione del consiglio del comitato territoriale, viene effettuata dalle società sportive aventi diritto di voto in occasione del congresso territoriale, mediante collegi elettorali.
Il regolamento appositamente emanato dal consiglio nazionale per lo svolgimento dei congressi prevederà per ogni comitato il numero dei collegi mediante i quali sarà eletto il consiglio e le società agli stessi assegnate.

Art. 56
Il consiglio deve insediarsi entro quindici giorni dallo svolgimento del congresso per procedere alla elezione della presidenza del comitato.
Le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio sono stabilite dall’apposito regolamento emanato dal consiglio nazionale.

Art. 57
Alle sedute del consiglio possono assistere tutti i tesserati del comitato.
Il consiglio, peraltro, può deliberare per comprovati motivi che le sedute si svolgano a porte chiuse.
Il verbale delle sedute pubbliche e tutte le deliberazioni del consiglio sono accessibili ai tesserati del comitato.

Art. 58
I provvedimenti disciplinari di natura associativa a carico della società sportiva devono essere decisi dal consiglio del comitato.
La revoca della qualifica di tesserato e ogni altro provvedimento disciplinare di natura associativa relativo ai tesserati che rientrano nella competenza del comitato, ivi compresi quelli relativi allo status di consigliere e membro di presidenza, devono essere deliberati dal consiglio.
Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso al consiglio nazionale e, in ultima istanza, al collegio dei probiviri.
Il consiglio nazionale regolamenta le modalità per l’assunzione dei provvedimenti di cui al presente articolo, per la presentazione dei ricorsi nonché quelle relative ai termini di presentazione e di definizione degli stessi.

Art. 59
Il consiglio del comitato, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i consiglieri il presidente e uno o più vicepresidenti, indicando in tale ipotesi il vicepresidente vicario.
Su proposta del presidente e del o dei vicepresidenti, nomina tra i tesserati il segretario, il coordinatore tecnico dell’attività sportiva, il coordinatore della formazione, l’amministratore.
Elegge, inoltre, tra i suoi membri i consiglieri di presidenza.
Ad essa partecipa il consulente ecclesiastico.

Art. 60
Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato, rappresenta il C.S.I. nei rapporti pubblici e privati nei limiti fissati dallo statuto, convoca e presiede il consiglio e la presidenza.

Art. 61
Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente; qualora vi siano più vicepresidenti la sostituzione spetterà prioritariamente al vicepresidente vicario.

Art. 62
Il segretario coordina l’attività del consiglio e della presidenza; è responsabile del funzionamento dei vari servizi; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio, della presidenza e del congresso territoriale.

Art. 63
Il coordinatore tecnico dell’attività sportiva assolve il suo compito nel quadro delle finalità associative e in conformità agli indirizzi emanati dal consiglio, assicura il funzionamento delle commissioni tecniche per la cui composizione fa le relative proposte, elabora i criteri per la formulazione del piano dell’attività sportiva del comitato nel rispetto delle indicazioni della presidenza nazionale.

Art. 64
Il coordinatore della formazione assolve il compito nel quadro delle finalità associative e in conformità agli indirizzi emanati dal consiglio, assicura il raccordo delle strutture del comitato con le scuole regionali di formazione, elabora i criteri per la formulazione del piano della formazione del comitato, garantisce lo svolgimento delle iniziative formative a livello locale.

Art. 65
L’amministratore è il responsabile della gestione tecnico-contabile del comitato e di ogni altra attività inerente allo specifico settore; relaziona il consiglio sia in sede preventiva che consuntiva per l’approvazione.

Art. 66
Le commissioni tecniche per l’attività sportiva durano in carica un anno sportivo e hanno il compito di studiare, promuovere, sviluppare e coordinare l’attività in collaborazione con le strutture associative; ad esse compete anche di redigere i regolamenti delle manifestazioni territoriali nel rispetto delle norme e delle direttive emanate dalla presidenza nazionale.
La loro composizione deve essere comunicata alla presidenza regionale e alla presidenza nazionale.

Art. 67
Gli organi di giustizia sportiva del comitato sono composti con le modalità previste dal regolamento per la giustizia sportiva emanato dal consiglio nazionale.
Hanno il compito di omologare i risultati, giudicare i reclami e deliberare su provvedimenti tecnico-disciplinari relativi all’attività territoriale, secondo le competenze e nei limiti stabiliti dal regolamento per la giustizia sportiva.
I provvedimenti tecnico-disciplinari che comportino conseguenze di natura associativa devono essere sottoposti al consiglio del comitato come previsto dall’art. 58.

Art. 68
La commissione arbitri e giudici di gara partecipa alla vita associativa del C.S.I.; ha il compito di coordinare l’attività di tutti gli arbitri e giudici di gara, nel quadro delle finalità associative e secondo gli indirizzi del consiglio e del regolamento nazionale arbitri e giudici di gara.

NORME GENERALI

Art. 69
Sono incompatibili gli incarichi di:
- presidente di comitato territoriale e presidente di società sportiva;
- consigliere regionale e presidente di comitato territoriale;
- consigliere nazionale e presidente regionale;
- presidente regionale e componente della presidenza nazionale;
- dirigente nazionale, regionale e di comitato territoriale, compresi i membri delle commissioni sportive, e dirigente di altri enti di promozione sportiva;
- presidente di comitato territoriale, regionale e nazionale del C.S.I. e dirigente ai vari livelli di federazioni sportive;
- membro del collegio dei probiviri e qualsiasi altro incarico rappresentativo a qualsiasi livello dell’associazione;
- membro del collegio nazionale dei revisori dei conti e altro incarico a livello nazionale, regionale e di comitato territoriale;
- membro del collegio regionale dei revisori dei conti e altri incarichi regionali nonché componente della presidenza di un comitato della regione;
- membro del collegio dei revisori dei conti di comitato e consigliere o componente della presidenza del comitato;
- membro di più collegi dei revisori dei conti.

Art. 70
Lo status di presidente di comitato territoriale, regionale e nazionale; di componente del collegio dei revisori dei conti di comitato territoriale, regionale e nazionale; di componente del collegio dei probiviri, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato intrattenuto col C.S.I.

I REGOLAMENTI

Art. 71
Il consiglio nazionale, adotta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti i seguenti regolamenti:
1) regolamento degli organi collegiali;
2) regolamento dei comitati zonali;
3) regolamento amministrativo;
4) regolamento per l’amministrazione della giustizia sportiva;
5) regolamento per gli arbitri e i giudici di gara;
6) regolamenti per le scuole formative dell’associazione.
Il consiglio, inoltre, in occasione di una assemblea generale o congresso ne emana il regolamento con le relative norme elettorali.

STATUTO E REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 72
L’interpretazione autentica dello statuto e del regolamento organico è di competenza del consiglio nazionale, integrato, per l’occasione, dai componenti del collegio dei probiviri che vi intervengono con diritto di voto.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73
Le norme dello statuto e del regolamento organico saranno trasmesse ad avvenuta approvazione al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e alla Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 74
Dal disposto dell’articolo 70 sono escluse le situazioni in essere al 31.3.1994, da considerarsi ad esaurimento e che saranno regolate da apposite norme emanate dalla presidenza nazionale.